Doveri e responsabilità dei padroni di cani
Possedere un cane, oltre ad assicurarci il suo amore, la sua fedeltà e la sua compagnia, come ogni animale che si rispetti, comporta dei doveri e delle responsabilità.
Non ci dimentichiamo che il cane dipende da noi in tutto, ciò implica il dovere di obbedire alle leggi locali riguardanti i cani e proteggere il nostro amico a quattro zampe da tutto ciò che può guastare lui la salute, il benessere e l’equilibrio psico-fisico.
Come ho già scritto molte volte, è davvero necessario dare importanza al giusto addestramento: tutti i cani ben educati sono piacevoli e ben visti, nonché capaci di un’equilibrata convivenza con cani e persone.
Ecco alcuni suggerimenti ed indicazioni generali:
Registrazione all’Anagrafe Canina
Il proprietario, possessore o detentore, anche temporaneo (compreso anche chi ne fa commercio) è tenuto ad iscrivere il proprio cane all’anagrafe canina, gestita dal Servizio Veterinario dell’ASL competente per territorio, entro 15 giorni dall’inizio del possesso, ed entro 45 giorni dalla nascita.
Tatuaggio/Microchip
Entro quattro mesi dall’iscrizione all’anagrafe canina è obbligatorio sottoporre l’animale alle operazioni di tatuaggio o di applicazione del microchip (che contiene un codice numerico di 15 cifre, e tutti i dati del proprietario, codice fiscale incluso, ed è inalterabile e sicuro), sempre a cura del Servizio Veterinario.
È consigliabile inoltre dotare il cane di un collare munito di medaglietta con l’incisione dei dati identificativi e del recapito telefonico del proprietario.
Cessione definitiva/cambiamenti di residenza/decesso dell’animale
Qualsiasi variazione dovuta a smarrimento, cessione definitiva, cambiamento di residenza o morte dovrà essere segnalata all’anagrafe canina regionale di appartenenza (servizio di sanità animale della ASL o centri di sanità pubblica veterinaria), entro 15 giorni e in caso di scomparsa entro 7 giorni.
Chiunque trovi un cane vagante è tenuto a darne tempestiva segnalazione o a consegnarlo alla ASL-Presidio Veterinario Canile Sanitario.
In caso di smarrimento
Trascorsi due o tre giorni dalla scomparsa, dovete presentarvi al Servizio Veterinario della vostra A.S.L. per compilare un modulo in cui saranno indicati i dati relativi all’animale: tatuaggio/microchip, breve descrizione dell’animale e data della scomparsa. Dopo la denuncia al Servizio Veterinario è consigliabile presentare una segnalazione anche al Comando Stazione Carabinieri più vicino ed al Corpo Forestale dello Stato (se è presente in zona), corredandola con un foglio con una foto del cane, il numero del tatuaggio o del microchip, la descrizione e i vostri dati telefonici.
Durante le passeggiate
Nei centri abitati, e in altri luoghi aperti al pubblico, i cani devono essere condotti al guinzaglio (1,5 metri massimo, come viene esposto in una delle recenti ordinanze); in locali pubblici o mezzi di trasporto devono avere sia guinzaglio che museruola.
Rispettare le aree dove è vietato l’ingresso ai cani, come supermercati, ospedali (tranne in cani eccezionali), cinema, etc. Il cane non deve in alcun caso arrecare disturbo alla circolazione cittadina.
È vietato sporcare il suolo pubblico
I regolamenti comunali stabiliscono precise norme di comportamento per provvedere all’immediata rimozione di residui organici animali (palette o sacchetti o idonei contenitori) dal suolo pubblico e a depositarli nei cestini portarifiuti.
Danno cagionato da animali
Nei centri abitati bisogna fare in modo che il cane non arrechi disturbo o danno al vicinato e di notte non disturbi la quiete pubblica; ben inteso che citando il codice civile “Se il cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non disturba una pluralità di persone ma solo il vicino “il fatto non sussiste”. Perché vi sia reato “è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone”. Il normale comportamento degli animali, anche se rumoroso, non è perseguibile penalmente (art. 844)”. Il proprietario di un animale è responsabile dei danni cagionati dallo stesso. Nel caso in cui il danno sia provocato mentre custodito da terzi, sono i custodi temporanei a rispondere del danno. In caso di danno provocato dal cane in fuga o sia smarrito (salvo che si provi il caso fortuito) si è comunque responsabili.
Detenzione di cani in condominio
Nessuna norma può vietare il possesso di un animale cosiddetto di affezione (cane o gatto), pur in presenza di regolamenti che contemplino tale divieto; la Corte di Cassazione ha infatti stabilito, con diverse sentenze, che tali regolamenti sono nulli in quanto limitativi della libertà personale dell’individuo.
Uccisione/maltrattamento/abbandono
ART. 544 BIS CODICE PENALE (uccisione animali) chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagioni la morte di un animale, è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi.
ART. 544 TER CODICE PENALE (maltrattamento di animali) chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione a un animale o lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
ART. 544 QUATER CODICE PENALE l’utilizzo di animali in spettacoli o manifestazioni vietati dove vengono operate sevizie, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, prevedendo specifica aggravante se il fatto è commesso nell’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto o si verifica la morte dell’animale.
ART. 544 QUINTIES CODICE PENALE il combattimento o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica, perseguendo sia chi li promuove, organizza e dirige, sia chi li alleva o li addestra per tali fini ed il proprietario, in forma aggravata, se consenziente.
ART. 727 CODICE PENALE (abbandono di animali) chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività, è punito con l’arresto fino ad 1 anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Cani all’aperto
Se tenete il cane all’aperto (sconsigliatissimo, in quanto il cane è un animale sociale), è d’obbligo destinargli un adeguato ricovero in uno spazio di opportuna ampiezza e di condizioni igieniche idonee.
Viaggiare
– In auto, per trasportare un solo animale (cane o gatto) occorre sistemarlo nella parte posteriore della vettura anche senza la rete divisoria che in questo caso non è obbligatoria ma è sempre consigliabile. Se si trasportano due o più animali, invece, questa si deve installare oppure occorre tenere gli animali negli appositi “trasportini”.
– In treno, è consentito il trasporto gratuito di piccoli animali domestici racchiusi in piccoli contenitori di dimensioni espressamente indicate. Il regolamento ferroviario riporta le condizioni di trasporto e le tariffe per gli animali di taglia maggiore in relazione al tipo di treno e alle condizioni di viaggio.
Morsicature e profilassi antirabica
– Se il cane morde, o comunque procura lesioni a persona o animale, deve essere tenuto in osservazione per 10 giorni presso il canile sanitario.
Nel caso di zuffa ambedue gli animali devono essere tenuti in osservazioni per 10 giorni.
– Se il cane subisce un morso o una lesione da altro animale rimasto sconosciuto, fuggito e/o sospetto di essere affetto da rabbia, deve essere tenuto in osservazione per 6 mesi da parte del Veterinario Ufficiale.
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